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Regolamento regionale

M.A.S.C.I. REGIONE SARDEGNA
REGOLAMENTO REGIONALE


Art. 1. FinalitĂ 


Il presente Regolamento Regionale, redatto in attuazione dell'art. 9 dello Statuto e dell'art. 7 del Regolamento Nazionale, definisce gli Organismi Regionali e le modalitĂ  del loro funzionamento.


Art. 2. Organismi regionali


Gli organismi della regione sono:

  • L’Assemblea Regionale;
  • Il Consiglio Regionale;
  • Il Segretario Regionale;
  • L’Assistente Ecclesiastico Regionale.

Art. 3. L’Assemblea Regionale


3.1 L’Assemblea Regionale:

a) è costituita da tutti gli Adulti Scout censiti in Regione;
b) garantisce la rappresentanza democratica di tutte le Comunità e l’espressione di tutte le sensibilità presenti nella Regione.

3.2 L’Assemblea Regionale.

a) elegge per un triennio, rinnovabile per un solo triennio successivo, il Segretario Regionale;
b) elegge la terna dei nomi tra i quali la competente autorità Ecclesiastica nominerà l’Assistente Ecclesiastico Regionale;
c) può proporre candidature agli Incarichi Nazionali come previsto dall’art. 12 dello Statuto Nazionale;
d) emana e modifica il Regolamento Regionale;
e) definisce le linee programmatiche Regionali in armonia con quelle nazionali;
f) approva ogni anno il Bilancio consuntivo Regionale.

3.3 L’Assemblea Regionale:

a) è convocata in via ordinaria dal Segretario Regionale almeno una volta l’anno, anche all’interno di altri Eventi Regionali. Ogni tre anni è convocata l’Assemblea Elettiva; nel caso di dimissioni o decadenza del Segretario Regionale l’Assemblea elettiva è convocata entro tre mesi;
b) può essere convocata in via straordinaria su iniziativa del Segretario Regionale, del Consiglio Regionale, su richiesta motivata di almeno un terzo degli Adulti Scouts censiti, dal vice Segretario Regionale in caso di assenza o dimissioni del Segretario Regionale;
c) è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, che possono essere rappresentati con una delega scritta, vidimata dal proprio Magister. Ogni partecipante può essere portatore di una sola delega;
d) una volta costituita nomina un Presidente, un segretario e tre scrutatori con funzioni di verifica poteri, ed assume le delibere con la maggioranza assoluta dei presenti. Il Segretario redige il verbale che deve essere controfirmato dal Presidente ed inviato in copia alle ComunitĂ ;
e) elegge il Segretario Regionale, con votazione a scrutinio segreto, con il voto della maggioranza assoluta dei partecipanti, sulla base delle candidature che possono essere presentate in assemblea sino all’apertura del Seggio Elettorale. Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati alla prima votazione. Risulterà eletto il candidato più votato, in caso di parità di consensi risulterà aletto il più anziano d’appartenenza al Masci.

 

Art. 4. Il Consiglio Regionale


4.1 Il Consiglio Regionale:

a) rappresenta in via continuativa le ComunitĂ  e tutte le istanze del movimento a livello Regionale;
b) provvede allo sviluppo del movimento;
c) predispone, sulla base delle indicazioni dell’Assemblea Regionale, il programma Regionale e ne cura la realizzazione collaborando con il Segretario Regionale e con gli eventuali Incaricati Regionali;
d) organizza gli eventi a carattere Regionale, e può delegare la parte logistica a gruppi di lavoro o alla comunità nel cui territorio si svolge l’evento;
e) nomina al suo interno, su proposta del Segretario Regionale, il Vice Segretario Regionale;
f) nomina, su proposta del Segretario Regionale, il Tesoriere Regionale e l’eventuale Magister della Comunità Regionale;
g) approva la costituzione di nuove ComunitĂ ;
h) verifica il censimento annuale dei Soci e può avanzare opposizione, scritta e motivata, al censimento di una o più Comunità;
i) può nominare come Incaricati Regionali, in quei settori ritenuti necessari per l’attuazione del Programma Regionale, persone particolarmente idonee per capacità e competenza;
j) nomina i delegati all’assemblea nazionale, in sostituzione di quelli non eletti dalle Comunità;
k) autorizza l’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato le Comunità che ne fanno richiesta scritta e motivata .

4.2 Sono componenti di diritto del Consiglio Regionale:

a) il Segretario Regionale;
b) l’Assistente Ecclesiastico Regionale;
c) i Magister delle ComunitĂ  censiti in Regione, o un loro delegato.

4.3 Alle riunioni del Consiglio Regionale, possono essere convocati, con funzioni consultive, senza diritto di voto:

a) gli Incaricati Regionali;
b) il Tesoriere;
c) gli Adulti Scouts, censiti in Regione, che fanno parte di Organismi Nazionali.

4.4 Il Consiglio Regionale:

a) si riunisce, su convocazione del Segretario Regionale, almeno tre volte l’anno. La convocazione scritta, per posta, fax o per e-mail, con l’indicazione dell’O. d. G., deve pervenire ai componenti almeno 20 giorni prima;
b) nomina, tra i partecipanti alla riunione, un Segretario con il compito di redigere il verbale, che deve essere trasmesso dal Segretario Regionale a tutti i componenti entro i 15 giorni successivi. Il verbale verrĂ  discusso ed approvato nella seduta successiva;
c) è validamente riunito quando sono presenti il Segretario Regionale o il suo vice ed almeno la metà degli altri componenti di diritto;
d) assume le delibere con la maggioranza dei presenti;

Art. 5. Il Segretario Regionale


5.1 Il Segretario Regionale ha la rappresentanza ufficiale del Movimento a livello Regionale, coordina le attivitĂ  Regionali ed assicura il necessario collegamento tra le ComunitĂ  e gli Organismi Nazionali:


5.2 Il Segretario Regionale:

a) convoca l’Assemblea Regionale con avviso scritto contenente l’o.d.g. da inviare agli interessati per posta, fax o per e-mail, almeno 30 giorni prima;
b) convoca e presiede il Consiglio Regionale.;
c) propone al Consiglio Regionale il nominativo del Vice Segretario Regionale;
d) propone al Consiglio Regionale il nominativo del Magister della ComunitĂ  Regionale;
e) comunica al Comitato Esecutivo, entro i 15 giorni successivi, i risultati delle elezioni dell’Assemblea regionale;
f) comunica al Comitato Esecutivo, entro i termini previsti, i nominativi dei delegati alle Assemblee Nazionali, eletti dalle ComunitĂ  o nominati dal Consiglio Regionale;
g) comunica al Comitato Esecutivo, entro il mese di Novembre di ogni anno, il calendario degli Eventi Regionali e Interregionali programmati in Regione;
h) propone l’eventuale opposizione al censimento di Comunità ed informa il Consiglio Regionale per le decisioni da assumersi;
i) sottopone all’approvazione del Consiglio Regionale il censimento di nuove Comunità;
j) si impegna a visitare le singole ComunitĂ  della Regione almeno una volta nel triennio;


5.3 In caso di assenza, viene sostituito dal Vice Segretario Regionale.


Art. 6. L’Assistente Ecclesiastico Regionale


a) L’Assistente Ecclesiastico Regionale, nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale, su una terna di nomi eletti dall’Assemblea Regionale, imposta avvia e coordina le attività tese alla crescita spirituale del Movimento in Regione, in accordo con gli Assistenti Ecclesiastici di Comunità e tenendo conto dei piani Pastorali Nazionali;
b) L’Assistente Ecclesiastico Regionale. collabora con gli Organismi Regionali , partecipando alle Assemblee Regionali ed al Consiglio Regionale;
c) L’Assistente Ecclesiastico Regionale, compatibilmente con i propri impegni, cercherà di visitare le singole Comunità della Regione almeno una volta ogni tre anni;

Art. 7. Il Tesoriere regionale


Il Tesoriere regionale:
a) è nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Segretario Regionale;
b) provvede alla gestione dei fondi Regionali in conformitĂ  alle delibere del Consiglio Regionale;
c) provvede alla tenuta della ContabilitĂ  Regionale;
d) opera in stretta collaborazione con il Segretario Regionale, ed è autorizzato a compiere tutte le operazioni occorrenti per espletare al meglio il suo mandato;
e) provvede alla predisposizione del Bilancio Consuntivo da sottoporre all’attenzione del Consiglio Regionale ed all’approvazione dell’Assemblea Regionale.

Art. 8. La ComunitĂ  Regionale


a) In base all’art. 5 dello Statuto Nazionale può essere costituita una Comunità Regionale, per accogliere, in via transitoria, tutte quelle persone che non fanno parte di una Comunità locale.
b) La ComunitĂ  Regionale partecipa alle attivitĂ  Regionali e Nazionali con tutti i diritti ed i doveri di una ComunitĂ  locale.
c) Il Magister della Comunità Regionale è nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Segretario Regionale.

 

Art. 9. Iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato

 

  • Il Segretario Regionale ed i Magistri delle ComunitĂ , che rappresentano il Movimento nella Regione e nelle cittĂ  sede di ComunitĂ , possono intervenire nelle attivitĂ  che, ai sensi dell’art. 10 della legge 266/91 sono o potranno essere disciplinate da regolamenti regionali o provinciali, nel rispetto degli adempimenti e delle modalitĂ  operative fissati dalle norme regolamentari emanate dal livello rappresentato, riportate nel Regolamento Regionale o nella Carta di ComunitĂ .
  • Il Segretario Regionale nello specifico, previa autorizzazione del Consiglio Regionale, può, ai sensi dell’art. 6 della legge 266/91 e successive modifiche ed integrazioni, iscrivere il M.A.S.C.I. Sardegna al Registro regionale delle Organizzazioni del Volontariato, stipulare le convenzioni di cui all’art. 7 della legge citata, nonchè svolgere ogni altra attivitĂ , operazione, atto, ricorso, appello o contratto a quanto sopra collegato o conseguente.

 

  • Nel caso di iscrizione al predetto Registro, si dovrĂ  istituire:
  • un Ufficio di Ragioneria diretto da un responsabile contabile, nominato dal Consiglio Regionale su indicazione del Segretario Regionale;
  • un Collegio di Revisori dei Conti (numero 2 Adulti Scout nominati dall’Assemblea Regionale, con durata triennale – nella prima fase vengono nominati dal Consiglio Regionale e durano in carica fino alla prossima Assemblea Regionale).
  • In questi casi, il Segretario Regionale è sempre tenuto a comunicare l’avvenuta iscrizione alla Segreteria Nazionale del MASCI.


Art. 10. Norme finali e transitorie


a) Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione dell’Assemblea Regionale e la ratifica del Consiglio Nazionale.
b) Può essere modificato su proposta del Consiglio Regionale con la maggioranza assoluta dell’Assemblea Regionale.
c) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto ed al Regolamento Nazionale.


Regolamento approvato ad Alghero dall’assemblea regionale del 1 maggio 2005
E modificato su indicazioni del Presidente Nazionale nell’Assemblea Regionale del San Giorgio il 25, Aprile 2006 presso il “Campo Base” in Alghero.

 

 

Regolamento in PDF